PROTAGONISTI
giovedì, 19 novembre 2009
PROTAGONISTI
BICEFALO
Vuoto o con il cervello? E … il cuore?
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La celebre definizione che della Repubblica italiana diede l’ articolo uno della Costituzione una Repubblica fondata sul lavoro riassume in sé tutto un indirizzo, che si riuscì ad affermare e far circolare nelle varie parti della Carta costituzionale e che ha rappresentato il principale punto di riferimento della battaglia delle forze operaie e popolari nel corso di questi trent’ anni. Nei lavori dell’ Assemblea costituente, nell’ elaborazione della Carta costituzionale, si rispecchiò e pesò in modo decisivo un patrimonio unitario della lotta antifascista e della Resistenza: un patrimonio di cui erano parte essenziale l’ esaltazione del lavoro come valore e come fattore di progresso generale della società, il pieno riconoscimento della dignità del lavoro e della funzione delle classi lavoratrici, di quella funzione nuova che esse avevano concretamente assunto nella guerra di Liberazione nazionale. Così, alla definizione dell’ articolo uno, seguirono nella Costituzione la fondamentale affermazione del diritto al lavoro e le norme relative alla tutela del lavoro e dell’esercizio dei diritti sindacali. L’ articolo quattro, secondo cui la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto, il lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto è da porsi in relazione con quel secondo comma dell’ articolo tre che viene generalmente considerato come un vero e proprio cardine del dettato costituzionale, uno degli aspetti più qualificanti ed avanzati dell’ elaborazione unitaria in cui sfociarono i lavori dell’ Assemblea costituente: comma con cui si affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’ uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’ effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’ organizzazione politica, economica e sociale del paese. Infatti la mancanza di lavoro, lo stato di disoccupazione costituisce un ostacolo determinante all’ esplicazione delle capacità e dei diritti del cittadino. Per quello che riguarda le norme di tutela degli interessi dei lavoratori, vanno ricordati gli articoli trentasei, trentasette e trentotto che sanciscono il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare un’ esistenza libera e dignitosa, il diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, la parità di diritti e retribuzioni tra uomo e donna, le norme di tutela del lavoro dei minori, i diritti all’assistenza sociale, alla pensione e ad un adeguato sostegno in caso di infortunio o invalidità. Infine con gli articoli trentanove, quaranta e quarantasei vengono riconosciuti il diritto di libertà sindacale, il potere di contrattazione collettiva, il diritto di sciopero, il diritto dei lavoratori a partecipare alla gestione delle aziende, anche se in questi articoli si ritrovano formulazioni aperte a diverse interpretazioni tanto che su qualcuno di essi si cercò di far leva negli anni dello scelbismo per sferrare un attacco a fondamentali libertà sindacali e in effetti confluirono concezioni diverse dei diritti e del ruolo dei lavoratori e dei sindacati. Non credo si possa dire che nella Costituzione alle norme che sancirono una esigenza di massima valorizzazione del lavoro si sovrapponessero norme che invece sancirono la massima valorizzazione della proprietà: e che perciò si trattò di un maldestro e precario compromesso. In effetti anche gli articoli della Costituzione che sancirono la libertà dell’ iniziativa economica privata e riconoscono e garantiscono la proprietà privata, pongono immediatamente dei limiti a tali principi affermando come l’ iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l’ utilità sociale e anzi vada indirizzata e coordinata a fini sociali, attraverso gli opportuni programmi e controlli, e come legge debba anche determinare i modi di acquisto, di godimento e i limiti della proprietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale. Non c’è dubbio che questo criterio di socialità, di subordinazione dell’ attività privata all’ interesse generale, sia prevalso nell’ elaborazione della Carta costituzionale a conferma ed integrazione delle norme di valorizzazione e di tutela del lavoro, e più in generale di quella grande scelta che consiste nel riconoscimento del ruolo centrale del lavoro e delle classi lavoratrici.
-Giorgio Napolitano, Almanacco PCI ‘78-
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