CRITICA DELLA CRITICA
lunedì, 19 aprile 2010
CRITICA DELLA CRITICA
La presente critica al progetto di legge sul divorzio (Nella
legislazione prussiana le cause legali si erano venute moltiplicando, tanto che
il re, considerando lo scioglimento del matrimonio come profondamente
incompatibile con la religione cristiana, aveva dato incarico al suo fido Karl
von Gerlach di redigere un progetto di legge che contemplasse l’abolizione del
divorzio.) è sorta dal punto di vista della giurisprudenza renana, come la critica
riportata tempo addietro (vedi il supplemento al n. 310 della “Gazzetta
renana”) s’era basata sul punto di vista dell’antica giurisprudenza prussiana e
sulla sua prassi. Rimane in serbo una terza critica, la critica dal punto di
vista generale giuridico-filosofico. Non basterà più esaminare il pro e il
contro dei singoli motivi di divorzio. Sarà necessario sviluppare il concetto
di matrimonio e le conseguenze di tale concetto. Ambedue gli abbozzi da noi
riportati finora respingono unanimemente l’intromissione della religione nel
diritto, senza tuttavia svolgere concettualmente quanto l’essenza del
matrimonio in sé e per sé sia o no religiosa, senza poter dunque mettere in
chiaro come debba necessariamente procedere il legislatore coerente, che si
regola secondo la natura della cosa e che nel definire tale natura non può
assolutamente contentarsi d’una mera astrazione. Se il legislatore considera
che non l’eticità umana, bensì la santità religiosa sia la vera natura del
matrimonio, ponendo quindi al posto dell’autodeterminazione la determinazione
dall’alto, al posto dell’intima consacrazione naturale una sanzione
soprannaturale, al posto d’una leale sottomissione implicita nella natura del
rapporto stesso un’obbedienza passiva verso comandamenti che risiedono oltre la
natura di tale rapporto, possiamo forse biasimare questo legislatore religioso,
se alla Chiesa, che già è chiamata a realizzare le esigenze e i diritti della
religione, sottopone anche il matrimonio, collocando il matrimonio civile sotto
la sovrintendenza dell’autorità religiosa? Non si tratta di una semplice e
necessaria conseguenza? E’ un errore credere di poter configurare il
legislatore religioso col dimostrare che questa o quella delle sue definizioni
sono in contrasto con la natura terrena del matrimonio. Egli non polemizza
contro lo scioglimento del matrimonio civile, bensì contro la natura mondana
del matrimonio, e cerca in parte di purificarlo da questa mondanità e in parte,
se ciò è possibile, di mettere ad ogni istante dinanzi a questa mondanità,
considerata come un lato appena tollerato, i suoi limiti, e di spezzare la
colpevole testardaggine della sua logica. Del tutto insufficiente è perciò il
punto di partenza della giurisprudenza renana, introdotto con acutezza nella
critica surriportata. E’ insufficiente distinguere nel matrimonio due nature,
quella religiosa e quella mondana, così che l’una sia assegnata solo alla
Chiesa e alla coscienza dei singoli individui, e l’altra solo allo Stato ed
alla coscienza giuridica dei cittadini. La contraddizione non si elimina con
l’assegnare al matrimonio due diverse sfere; al contrario si viene a creare una
contraddizione e una collisione insolubile tra queste due sfere di vita; e come
si può obbligare il legislatore a un dualismo, ad una duplice concezione del
mondo? Non è naturale che un legislatore coscienzioso, il quale si basi sulla
religione, nel mondo reale e nelle forme terrene esalti come unica forza ciò
che nel mondo dello spirito e nelle forme religiose egli considera come la
verità stessa e venera come la sola potenza? Se compare qui il difetto
fondamentale della giurisprudenza renana, la sua contraddittoria concezione del
mondo, la quale col separare la coscienza dalla coscienza giuridica alla
superficie non risolve le collisioni più gravi, bensì le taglia in due: la
quale divide il mondo del diritto da quello dello spirito, quindi il diritto
dallo spirito, quindi la giurisprudenza dalla filosofia; tuttavia
nell’opposizione contro la presente legge si è manifestata ancor più chiaramente
e nella maniera più precisa l’assoluta mancanza di principi della vecchia
giurisprudenza prussiana. Se è vero che nessuna legislazione può prescrivere la
moralità, è ancora più vero che nessuna legislazione può riconoscerle validità
di legge. Il diritto civile si basa su un’astrazione intellettuale, la quale,
priva in sé di contenuto, raccolse il contenuto naturale della rettitudine e
moralità quale materia esteriore, in sé priva di legge, e cercò quindi di
modellare, indirizzare e preordinare verso uno scopo esteriore tale materia
priva di legge e di spirito. Esso tratta il mondo oggettivo non secondo le
leggi ad esso innate, bensì secondo idee soggettive e arbitrarie e secondo un
disegno che risiede fuori della cosa stessa. Gli antichi giuristi prussiani hanno
mostrato scarsa perspicacia riguardo a questa natura del diritto civile. Non ne
hanno criticato l’essenza, bensì solo singoli lati esteriori della sua
esistenza. Non combatterono perciò la natura del nuovo progetto di legge sul
divorzio, bensì la sua tendenza riformatrice. Hanno creduto di poter trovare
nei cattivi costumi un argomento per cattive leggi. Noi dalla critica
pretendiamo soprattutto che si comporti criticamente nei riguardi di se stessa
e che non si lasci sfuggire la difficoltà del suo oggetto.
INDOVINA L’ INDOVINELLO:
DI CHE ANNO E DI CHI E’
QUESTO ARTICOLO?
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