LA LIBERTA’ DI SCIOPERO

 

giovedì, 13 novembre 2014

LA LIBERTA’ DI SCIOPERO

Sono due capitoli separati ma uno stretto legame unisce le norme della libertà sindacale e di sciopero con quelle sulle libertà civili. I loro principi generali, assieme alla libertà di riunione, non avrebbero richiesto una norma speciale per garantire la libertà sindacale. Ma le esperienze della storia, la secolare lotta delle classi padronali contro ogni forma di coalizione dei lavoratori diretta alla tutela dei loro interessi, hanno richiesto questa precisazione esplicita: “La organizzazione sindacale è libera”. Ai sindacati, quindi, non si possono chiedere che certe regolamentazioni amministrative e formali, previste dalla Costituzione stessa. La Costituzione repubblicana enuncia, una norma che, anch’essa, a rigor di termini sarebbe inutile, non trattandosi che di una conseguenza diretta e logica del principio di libertà personale, e cioè del diritto di sciopero. Eppure un esplicito riconoscimento di tale diritto era indispensabile, poiché la classe che dispone illimitatamente ed incondizionatamente del suo capitale si è sempre violentemente opposta a che i lavoratori disponessero delle loro braccia. I borghesi “liberali”, che considerarono il lavoro come merce da comprare, non vollero mai riconoscere al venditore il diritto di rifiutarsi di venderla. Il diritto di sciopero, perciò, è stato ed è il punto cruciale della lotta di classe nella moderna società capitalistica. Il diritto di sciopero, riconosciuto, con spirito notevolmente moderno, dal Codice penale precedente al fascismo (il “Codice Zanardelli” del 1889), fu soppresso dal fascismo, che fece dello sciopero un grave reato, severamente punito. L’onorevole Merlin, democristiano, nel discorso in cui sostenne il diritto di sciopero diceva: “…non può essere contestato che, come è lecito al singolo negare la sua opera, se non gli viene corrisposta la retribuzione richiesta, altrettanto sia lecito organizzare questa estensione nel sindacato per farla diventare, da individuale a collettiva… è giusto che la Carta Costituzionale riconosca il diritto di sciopero anche per dare un frego a quegli articoli dal 502 al 007 del Codice penale Rocco -fascista- che costituivano un anacronismo storico ed un ritorno a tempi superati”. L’onorevole De Gasperi aveva preparato un progetto di legge che tendeva a ridurre ad una vuota espressione il diritto di sciopero e a ripristinare situazioni fasciste. Care compagne e compagni, ci ritroviamo mercoledì prossimo alla stessa ora; preparatevi leggendo i Codici Zanardelli e Rocco, naturalmente rileggetevi gli articoli della Costituzione repubblicana nella parte relativa al diritto di sciopero con gli interventi connessi. Buonanotte. Buonanotte -rispondono in coro- ad Albertino. (Ricordo da un racconto di Bicefalo).

L         U         C        E
 Un giorno anche la morte
 ritornerà serena
 e come un’aria in piena
 la luce alle porte
 spalancherà nel mare
 tutto il nuovo calore
 del mondo che riappare.
 Silenzio. Luce. Odore.
 Il fuggevole odore
 il rapido colore!
 Erba d’aria, amore
 cielo del mare, fiore
 di nuvola e di vento.
 -Alfonso  Gatto-


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